IL SALDO E STRALCIO
Nella prassi si qualifica come «saldo e stralcio» il procedimento con cui un soggetto, debitore di una banca garantita da ipoteca su un immobile dello stesso, consegue l’estinzione del debito, pagando una somma, inferiore a quella originariamente dovuta, ricavata dalla vendita dell’immobile ipotecato.
Il saldo e stralcio presuppone una situazione di «incaglio», che sussiste quando il debitore, proprietario dell’immobile ha concesso un’ipoteca in favore della banca
E non è più in grado di pagare o di pagare regolarmente la rata del mutuo e l’istituto di credito, per tutelare i suoi interessi, intraprende la strada della procedura esecutiva che inizia normalmente con il pignoramento
Chi deve recuperare un credito, infatti, è più disposto a ricevere nell’immediato meno soldi, piuttosto che aspettare tempi molto lunghi per ottenere l’intera somma.
Il Saldo e Stralcio conviene a tutte le persone coinvolte nell’operazione:
- l’esecutato chiude tutti i suoi debiti e viene cancellato dalla lista dei cattivi pagatori. Quando dall’operazione di Stralcio avanza una quota, riceve anche del denaro da usare per affittare una nuova casa;
- il compratore acquista l’immobile a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Se lo rivende al prezzo di mercato ci guadagna ancora di più;
- la banca o altri creditori (per es. una finanziaria) vengono risarciti in tempi molto brevi e coprono la loro posizione.
QUANDO E’ POSSIBILE? (Saldo e Stralcio)
Una buona fase è la DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE che permette al creditore di esigere in unica soluzione e in maniera immediata il pagamento di quanto residuale di un prestito o di un finanziamento.
Non viene quindi più concessa la possibilità di pagare a rate o di continuare a pagare in maniera dilazionata. In tale situazione, coloro che hanno già riscontrato problemi ad onorare il pagamento mensile di una o più rate, difficilmente avranno modo di coprire l’intero debito e quindi potranno trovarsi in una situazione complicata dal punto di vista della gestione del bilancio famigliare, delle spese mensili e del rientro di tale debito.
INADEMPIMENTO
Mancato pagamento di rate di mutuo o altri debiti
L’inadempimento è la non esecuzione totale o parziale o la inesatta o non puntuale esecuzione di una obbligazione, per causa imputabile o non imputabile al debitore (artt. 1218-1229; 1256-1259; 1453-1466 c.c.)
Semplicemente… qualcuno non è stato pagato!
Potrebbe essere il mutuo non pagato, il condominio o un qualsiasi fornitore (idraulico, ditta di ristrutturazione, ecc…)
IL PRECETTO
L’atto di precetto è la diffida con la quale il creditore intima al debitore di onorare il pagamento dovuto, risultante da un titolo esecutivo, prima che venga avviata una procedura di esecuzione forzata.
Di solito il termine per il pagamento è di 10 giorni.
Il PIGNORAMENTO
L’espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento che consiste nel primo atto esecutivo vero e proprio.
La sua funzione è quella di vincolare i beni del debitore sottraendoli alla sua disponibilità rendendo inefficaci tutti gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento.
Il pignoramento segna un confine tra gli atti cosiddetti opponibili e non opponibili alla procedura.
Ciò che conta ai fini dell’opponibilità è la data di trascrizione nei registri immobiliari non la data in cui l’atto è avvenuto.
Atti opponibili e non
Tutti gli atti compiuti prima del pignoramento possono essere opponibili alla procedura.
Significa che continuano ad avere efficacia nonostante il pignoramento e l’eventuale successiva vendita. Ad esempio:
- Contratti locazione
- Assegnazione casa coniugale (anche se… Cass. 7776/2016)
- Diritto di abitazione
Gli atti opponibili nel Saldo e Stralcio rappresentano un’opportunità